Le attività commerciali sono tenute a pagare la tassa SIAE ogni volta che vengono trasmessi dei contenuti audio – come per esempio brani musicali – che sono protetti dal diritto d’autore. Viene spontaneo chiedersi, pertanto, se la tassa debba essere pagata se si usa un monitor. Per capirlo, è sufficiente fare riferimento a quanto viene indicato sul sito web della SIAE, dove si specifica che la SIAE rilascia le licenze per usare la musica in qualità di sottofondo nei supermercati e in altri esercizi commerciali come le sale giochi, i negozi di oggettistica e quelli di abbigliamento.
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Le licenze della SIAE
Il repertorio può essere diffuso per mezzo di lettori CD, di televisori e di radio che abbiano una funzione di normale sottofondo accessorio, anche se la diffusione non è direttamente correlata con l’attività che viene svolta dall’esercizio. Per quel che riguarda la musica di sottofondo, è necessario corrispondere il compenso per il diritto d’autore attraverso un abbonamento forfettario periodico o annuale che viene calcolato a seconda del numero di dispositivi che vengono utilizzati e della loro tipologia, oltre che in funzione della superficie del locale nel quale la musica viene diffusa. Sono escluse, dalla licenza per musica di sottofondo, le tipologie di uso differenti che si possono verificare negli esercizi commerciali quali gli spettacoli o gli eventi musicali.
A che cosa serve la tassa
Lo scopo della tassa, pertanto, è quello di tutelare le opere che sono protette dal diritto d’autore. Lo slogan della SIAE, che si può leggere anche nel logo, è che l’organizzazione è dalla parte di chi crea. Nel caso in cui in un esercizio commerciale vi sia un monitor collegato a un player digital signage che mostra contenuti relativi ai servizi o ai prodotti dell’attività, la tassa SIAE non deve essere pagata, sempre che si usi solo materiale non coperto dal diritto d’autore. Chi già paga la SIAE, d’altro canto, è coperto anche per ciò che concerne la parte di diffusione di video che non sono coperti dal diritto d’autore. Invece, coloro che non stanno pagando la SIAE e desiderano mostrare o visualizzare contenuti, come per esempio un video musicale, che sono protetti dal diritto d’autore sono tenuti al pagamento della SIAE.
Che cosa succede se non si paga la SIAE
Il pagamento della SIAE non effettuato è a tutti gli effetti un’evasione, e quindi non legale. Per avere ulteriori certezze in merito, comunque, si può contattare direttamente la SIAE attraverso il suo sito ufficiale, oppure rivolgersi agli uffici SIAE territoriali.
Il canone Rai
Il discorso è un po’ diverso, invece, per quel che concerne il pagamento del canone Rai. Qualora si installi un monitor di digital signage professionale privo di decoder interno del digitale terrestre, non è dovuto il versamento del canone. Esso deve essere pagato, invece, se il televisore viene destinato a un utilizzo differente rispetto alla visione della tv, come avviene nel caso del digital signage, dal momento che non viene esclusa l’adattabilità alla ricezione dei programmi televisivi. Non si deve pagare il canone nel caso dei computer che sono collegati in rete, come quelli del digital signage, al di là del fatto che essi vengano impiegati o meno per ascoltare o vedere programmi di radio e tv via Internet, sempre che ciò non avvenga per mezzo della ricezione del segnale satellitare o terrestre. Anche qui, comunque, può essere utile richiedere un chiarimento specifico direttamente all’Agenzia delle Entrate.